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Informazioni e documenti

 

04/03/2014
IMPORTANTE NOTA DELL'USR TOSCANA SUI PERMESSI STUDIO PER I PAS
In allegato la nota a firma della Dott.ssa Boda, Direttore Generale dell'USR Toscana Preleva...

 

04/03/2014
RIAPERTURA TERMINI PAS: DALL'USR TOSCANA
A seguito della nota MIUR prot. n. 1645 del 26.02.2014, si avvisano gli aspiranti ai percorsi abilitanti speciali che abbiano presentato regolare domanda per la Regione Toscana, esclusi per mancanza dei requisiti per la partecipazione alla classe di concorso prescelta o esclusi secondo le disposizioni precedenti all’emanazione della nota MIUR n. 2306 del 23.10.2013 relativamente al servizio prestato nell’a.s.. 2012/2013, che potranno presentare una nuova domanda per altra classe di concorso se in possesso dei seguenti requisiti: 1) titolo di studio valido per la partecipazione alla nuova classe di concorso richiesta, ai sensi dell’art. 1, comma II, del D.D.G. n. 58 del 2013; 2) almeno 3 anni servizio, prestato a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2012/2013 (come precisato dalla suddetta nota MIUR n. 2306 del 23.10.2013), uno dei quali svolto nella nuova classe di concorso per la quale si intende partecipare, ai sensi dell’art. 1, comma III, del D.D.G. n. 58 del 2013. Continuano ad essere validi gli articoli 2 e seguenti del predetto D.D.G. n. 58/2013.

 

03/03/2014
UNO DEI PASSI DELLA SENTENZA SUL C.O. DS IN TOSCANA
“Si intende con ciò dire che la legittimità della designazione quale presidente della commissione di un dirigente amministrativo, tecnico o scolastico non postula la previa rinunzia (oppure, la generica ‘carenza’) di un numero sostanzialmente indefinito di candidati ‘naturali’ alla carica. Tuttavia – al fine di non incorrere in una sorta di ‘errore pendolare’ in sede interpretativa ed applicativa – l’amministrazione potrà rivendicare la legittimità del proprio operato solo laddove dimostri di avere previamente designato un numero adeguato di professionisti – per così dire – ‘di prima istanza’ e solo laddove dimostri di essersi in seguito adoperata in modo diligente e fattivo al fine di evitare – fin dove possibile – la nomina quale presidente di dirigenti di seconda fascia, riconoscendo a tale opzione il carattere di ‘extrema ratio’ che le è evidentemente proprio. Tuttavia, dall’esame degli atti di causa non emerge che l’amministrazione abbia nel caso di specie (e pur se consapevole della delicatezza delle operazioni e delle scelte che si accingeva a compiere) agito con un adeguato livello di accortezza e diligenza.”