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SITO IN RIFACIMENTO PER INFO SNALS LIVORNO

Informazioni e documenti

 

11/09/2012
FERIE NON FRUITE: LIQUIDAZIONE DAL PROSSIMO 14 SETTEMBRE
ROMA. Il MEF, con messaggio n. 135 del 6 settembre 2012, comunica che, a seguito del parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato alla liquidazione di tutte le ferie non fruite, purché maturate prima dell’entrata in vigore del DL n.95/2012, convertito dalla legge n.135 del 7 agosto 2012, la Direzione Centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione ha provveduto alla rimozione di tutte le sospensioni – comprese quelle effettuate direttamente dai medesimi uffici – e provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con la prossima emissione urgente di venerdì 14 settembre.

 

06/09/2012
IL CONCORSO SARA' BANDITO
Roma. Lo Snals ha fortemente criticato il modo in cui l'attuale responsabile politico del MIUR sta procedendo in materia di reclutamento. L'Amministrazione ha comunque avuto ordine di procedere nell'indizione del CO. Lunedì pubblicheremo una prima nota di chiarimento.

 

05/09/2012
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
ROMA. Dalla BOZZA sulla CM delle supplenze, di imminente emanazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.